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La salute nella Costituzione

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  1. Il concetto di dignità è centrale, nella articolazione della salute in Costituzione, in due significati distinti, fra loro complementari e sinergici. Da un lato, nella prospettiva della pari dignità sociale, l’art. 32, primo comma, guarda alla salute come diritto e come garanzia della cura, gratuita per gli indigenti, in quanto espressione di eguaglianza, di parità di chances per tutti nella tutela di essa, di sua dimensione sociale; quest’ultima coinvolge la prevenzione, la salubrità dell’ambiente, la sicurezza delle condizioni di lavoro. Da un altro lato, nella prospettiva della dignità individuale, l’art.32, secondo comma, afferma il diritto a rifiutare la cura, la necessità del consenso a quest’ultima, la libertà individuale e la autodeterminazione nella gestione del proprio corpo e della propria individualità e identità, attraverso il richiamo ai limiti posti per i trattamenti sanitari obbligatori: la riserva di legge e il rispetto della persona umana.
  2. Riguardo alla prima prospettiva si dice che la salute non ha prezzo, ma la sanità ha un costo (elevato). Un costo che è certamente cresciuto nel passaggio dalla logica prima di beneficenza, poi di mercato e poi mutualistica, a quella del servizio sanitario nazionale; e che pesa notevolmente in tempi di crisi, i quali spingono verso il contenimento della spesa sanitaria.
  3. Ad un simile costo si può far fronte soltanto attraverso un’applicazione profonda dei principi di responsabilità, di solidarietà e di sussidiarietà: sia quella verticale, nel rapporto tra lo Stato, le regioni e gli enti locali; sia la sussidiarietà orizzontale, nel rapporto tra pubblico e privato. Credo che il tema della salute e della sua connessione con il federalismo, in una corretta ed effettiva applicazione di quei principi, rappresenti un’occasione da non sprecare.
  4. Oggi permane una frattura nel divario e nella sperequazione fra Nord e Sud: occorre affrontare il tema della tutela della salute attraverso un federalismo solidale nel quale si ricongiungano insieme, in un contesto di prossimità, la responsabilità di gestire le spese e quella di raccogliere le entrate, in termini di efficienza e di efficacia; sia pure, logicamente, con meccanismi di perequazione da parte dello Stato, che tuttavia non facciano venir meno l’aspetto della responsabilità e non diventino incentivo allo spreco e alla deresponsabilizzazione.
  5. Vorrei sottolineare la strettissima connessione tra quello che la Costituzione definisce il diritto fondamentale alla salute, ed è l’unica volta in cui la Costituzione utilizza l’aggettivo “fondamentale” per qualificare un diritto, e la nuova definizione della salute non solo come assenza di malattia, ma come benessere globale.
  6. La salute è una delle componenti essenziali, se non forse la prima, della pari dignità sociale, in quanto espressione della vita, dell’identità, della libertà del singolo. Ed è compito della Repubblica (pubblico, del privato e terzo settore) rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto la libertà e l’eguaglianza di tutti.
  7. Non molto tempo addietro, la sanità e la salute erano essenzialmente un problema di polizia, di sicurezza, e/o di beneficenza; da allora, di strada se ne è percorsa parecchia. Non vorrei che, in tempi di crisi, l’esigenza di contenimento della spesa possa riportare indietro le lancette dell’orologio della sanità e confinare il tema della salute in una prospettiva, se non più di sicurezza pubblica e di beneficenza, in termini però altrettanto riduttivi, nella sola logica del mercato e della competitività.
  8. Sarebbe una logica certamente incompatibile con il significato che l’articolo 32 della Costituzione e con l’obiettivo di una unificazione effettiva del Paese che è conditio sine qua non per completare e rendere attuale la sua unità.